Associazione Culturale di Volontariato Scôl Vèg (Scuole Vecchie)

Testo dello Statuto

25.09.2010 23:38

Allegato 1 all’Atto costitutivo 08/06/2004 registrato a Voghera il 10/06/2004 al numero 1628 serie 3

Art. 1 - Denominazione
È costituita in Voghera (PV) tra le persone sottoscritte riunite presso la Scuola Elementare Dante Alighieri e tra quanti
potranno aderire in seguito, una Associazione avente la denominazione:
«Associazione Culturale di Volontariato Scôl Vèg (Scuole Vecchie) »
a durata illimitata.

Art. 2 - Sede
L’Associazione ha sede presso la Scuola Elementare Dante Alighieri in Via A. Manzoni n.4 a Voghera (PV), che ha
concesso la disponibilità dello stabile e delle strutture della scuola per la realizzazione degli scopi sociali.

Art. 3 - Statuto
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle Leggi Statali e Regionali, del D. Lgs. n.460/
1997 e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Il presente statuto è modificabile con delibera dell’Assemblea da adottarsi con la presenza di almeno dei due terzi dei
componenti, in prima convocazione, e della metà più uno in seconda convocazione, e col voto favorevole della maggioranza dei
presenti aventi diciotto anni compiuti, rilevati all’atto della verifica che dichiara valida l’Assemblea.

Art. 4 - Scopi sociali
L’Associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo di svolgere
attività culturali, rivolte in particolare ai plessi scolastici facenti capo alla Scuola Elementare Dante della città di Voghera, così
articolate:
1) reperimento, integrazione ed aggiornamento della dotazione dei sussidi didattici e informatici a disposizione dei vari
livelli della struttura scolastica;
2) creazione e gestione presso la Scuola Elementare Dante di una struttura tecnologica finalizzata alla creazione di
una banca-dati culturale, articolata per i vari livelli della struttura scolastica, realizzando la documentazione su vari supporti
numerici e analogici ed in rete, fruibile dai docenti e dagli allievi;
3) attività indirizzate al mondo della scuola:
a) - realizzando, con l’intervento di specialisti delle varie materie, attività integrative coordinate con l’attività didattica
delle istituzioni scolastiche indirizzate agli utenti della scuola;
b) - sostenendo esperienze educative e didattiche sperimentali ed innovative;
c) - promuovendo interventi di formazione degli adulti;
d) - integrando l’opera della famiglia, cui compete il diritto-dovere dell’educazione dei figli, ponendosi come centro
di stimolo e di aiuto ai genitori per tutti i problemi inerenti all’educazione, istruzione e crescita morale e civile delle giovani
generazioni;
4) promozione di manifestazioni pubbliche delle attività espressive degli allievi: teatrali, musicali, artistiche e sportive
articolate in relazione ai vari livelli della struttura scolastica;
5) attività rivolte alla società civile, promuovendo attività culturali di interesse generale, fruibili gratuitamente.
L’Associazione nel suo funzionamento si ispira ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e mantiene
piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra Organizzazione.
Tutte le attività di servizio svolte dai soci a favore dell’Associazione nonché l’esercizio delle cariche sociali saranno a
titolo gratuito.
Tutte le attività, le strutture e le documentazioni dell’Associazione sono fruibili gratuitamente dai componenti, docenti ed
allievi, dei plessi scolastici facenti capo alla scuola elementare Dante della città di Voghera.
Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà svolgere attività accessorie e strumentali, integrative di
quelle statutarie, in particolare potrà effettuare la cessione a titolo oneroso di copia della documentazione didattica elaborata
o consentire a pagamento l’accesso in rete alla banca dati culturale, realizzata dall’Associazione presso la Scuola Elementare
Dante, ad altre strutture scolastiche o a chiunque ne faccia richiesta, nel rispetto dei diritti d’autore dell’Associazione.

Art. 5 - Patrimonio e risorse economiche
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) quote associative deliberate dall’Assemblea;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da attività convenzionate;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
h) ogni altro tipo di entrata legittima;
i) la dotazione degli strumenti didattici e la struttura tecnologica della banca dati culturale, fino a che non siano
stati ceduti alla Scuola Elementare Dante della città di Voghera per lo svolgimento dell’attività didattica indirizzata agli
utenti della scuola;

Art. 6 – Soci e criteri di ammissione
L’Associazione è composta prevalentemente da persone legate, direttamente o indirettamente, ai plessi scolastici facenti
capo alla Scuola Elementare Dante della città di Voghera, tradizionalmente denominata “Scôl Vèg” (Scuole Vecchie).
Possono aderire all’Associazione anche tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che ne condividono gli scopi e che si
impegnano a prestare la loro attività volontaria per favorire la realizzazione degli scopi sociali nei limiti delle proprie possibilità.
Le domande di ammissione, recanti la dichiarazione che si condividono le finalità, sono accolte dal Comitato Direttivo.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 7 - Criteri di esclusione dei soci
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni volontarie, o esclusione.
L’esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo, con delibera motivata, per la mora nel pagamento delle quote sociali
superiore a sei mesi o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il
socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale
comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

Art. 8 - Diritti e obblighi dei soci
I soci hanno i seguenti diritti: di partecipare alle assemblee; di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali
se maggiorenni; di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; di informazione e accesso ai documenti e agli atti
dell’Associazione; di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione; di dare le dimissioni in qualunque momento.
I soci hanno i seguenti obblighi: di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
di contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con l’attività prestata in modo personale,
spontaneo e gratuito; di versare regolarmente le quote associative.
All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato
Direttivo.
Gli associati che non avranno presentato, per iscritto, le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno o comunque
entro la data dell’approvazione del bilancio preventivo, saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati
al versamento della quota annuale di associazione. Il mancato versamento comporterà automaticamente l’esclusione di cui
all’art.7.
Il contributo associativo non è trasmissibile ad alcun titolo e non è rivalutabile.
I soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere la restituzione dei
contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea generale dei Soci
il Comitato Direttivo
il Presidente
il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10 - Assemblea generale
L’Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano dell’associazione.
È presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea stessa.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato Direttivo.
Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere, in prima convocazione, è necessario che siano presenti o
rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà
sempre a maggioranza semplice.
Le delibere concernenti le modifiche allo Statuto saranno adottate in conformità al precedente art.3.

L’Assemblea si radunerà almeno due volte all’anno. Spetta all’assemblea deliberare in merito:
all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
alla nomina del Presidente dell’Associazione;
alla nomina del Comitato Direttivo;
alla nomina del Collegio dei Revisori;
all’approvazione e alla modificazione dello Statuto e di regolamenti;
ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.
L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato
per l’adunanza. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri
due associati.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
All’Assemblea hanno diritto di intervenire e di votare tutti i soci in regola con il pagamento delle quote:
Non è ammessa altra espressione di voto.

Art. 11 - Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri determinato dall’Assemblea prima della votazione per
l’elezione, variabile da tre a sette compreso il Presidente nominato direttamente dall’Assemblea, dura in carica tre anni e i suoi
membri sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente eletto dall’Assemblea e può eleggere al suo interno
eventualmente un Vicepresidente.
Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, coopterà altri membri in
sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in
carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati o eleggerne altri.
Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione
dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all’Assemblea.
Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea.
Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e
straordinarie di gestione.
Può deliberare in materia di organizzazione dell’Associazione; dispone la costituzione di commissioni; delega compiti
al Presidente o ad altri componenti; acquisisce collaborazioni e consulenze; delibera circa l’ammissione, la sospensione e
l’esclusione dei soci; nomina i soci onorari.
Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente o da un terzo dei suoi
componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
È convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di
urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista
per la riunione.

Art. 12 - Presidente
Il Presidente del Comitato Direttivo è anche il Presidente dell’Associazione e dell’Assemblea generale dei soci, è eletto
dall’Assemblea distintamente dai membri del Comitato Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; ha la
competenza per l’ordinaria amministrazione dell’Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall’Assemblea e dal Comitato
Direttivo, a cui riferisce sull’attività svolta.
È autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni e contributi di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche
amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie ed ha facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e
passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi istanza giudiziaria e amministrativa.

Art. 13 - Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri di cui uno presidente, è nominato dall’Assemblea, ha il
compito di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione
annuale all’Assemblea in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.
Il Collegio dei Revisori dei conti deve riunirsi almeno due volte l’anno.
L’incarico di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica direttiva.
I revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle Riunioni dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle riunioni
dell’Assemblea ed a quelle del Comitato Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto: Essi verificano la regolare
tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri contabili, danno pareri sui bilanci.

Art. 14 - Bilancio
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente, ed
entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di

cui all’art. 4.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante
la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15 - Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, i beni residuanti dalla liquidazione saranno devoluti ad altre
Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al
momento dello scioglimento.
Lo scioglimento è deliberato a maggioranza dai due terzi dei componenti dell’Assemblea sia in prima che in seconda
convocazione.

Art. 16 - Elezione degli Organi sociali
L’elezione degli Organi sociali di cui all’art.9 avverrà nello spirito di ritenere prevalente sugli aspetti formali la effettiva volontà
dell’elettore, accertata anche in modo irrituale.
Al momento delle elezioni potranno essere predisposte schede precompilate contenenti, per ogni categoria da eleggere, i nomi
dei candidati e dovranno essere contestualmente disponibili schede in bianco con le righe pari al numero delle persone da
eleggere.
Sono valide le schede contenenti, per ogni categoria, nomi pari o inferiori alle persone da eleggere.

Art. 17 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto, o non diversamente disposto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi statali e
regionali vigenti in tema di associazioni ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

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